Il passaggio generazionale, è uno dei momenti più delicati e critici
nella vita di un’impresa agricola, soprattutto delle imprese di piccole e
medie dimensioni e di quelle familiari; la tendenziale inadeguatezza
dei dati legislativi di riferimento, può creare una sorta di deriva
generazionale, in grado di minare i presupposti stessi della
sopravvivenza dell’impresa, e di riverberarsi, attraverso una pericolosa
sequenza di effetti negativi, sul più ampio orizzonte del mercato, in
termini di perdita di posti di lavoro e di benessere economico. Offrire
all’imprenditore la
chance di poter garantire, attraverso uno strumentario giuridico costruito
ad hoc,
la continuazione della sua attività imprenditoriale da parte di
determinati soggetti che siano da lui ritenuti i più idonei a tale
funzione, si rivela dunque la ricetta vincente per arginare le
conseguenze perverse di una cattiva gestione della successione
nell’impresa o dell’abbandono della stessa, e al contempo agevolare
l’accesso alla sua gestione da parte dei giovani.
In questa direzione si colloca un nuovo strumento negoziale coniato all’art. 1, comma 119, dalla legge dicembre 2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
(in Suppl. ordinario n. 62 alla Gazz. Uff., 29 dicembre 2017, n. 302)
sia pure con una formulazione che tecnicamente presenta non pochi
difetti sui quali non è questa la sede per soffermarsi: il contratto di
affiancamento, mirato a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria
giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella
gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020.
Il contratto, da allegare al piano aziendale presentato all'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), può essere stipulato
da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di
età superiore a sessantacinque anni o pensionati, con giovani di età
compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma
associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti
reali di godimento su terreni agricoli, e garantisce a questi ultimi
accesso prioritario alle agevolazioni previste dal capo III del titolo I
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185
Incentivi
all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo
45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Con la
stipulazione del contratto, che non può avere durata superiore a tre
anni, l’imprenditore si impegna a trasferire al giovane affiancato le
proprie competenze nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2135
del codice civile; a sua volta, il giovane imprenditore agricolo si
impegna a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale,
dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni
tecniche e gestionali necessarie alla crescita della stessa. Il
contratto di affiancamento può prevedere un regime di miglioramenti
fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, e comporta in ogni
caso la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e
l'imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per
cento a favore del giovane imprenditore.
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