Il 22 febbraio 2012, la Commissione Stato-Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano approvò l'accordo n. 55/CSR, con il quale si individuarono le attrezzature di lavoro per le quali viene richiesta l'abilitazione di coloro che le utilizzano, fra le quali sono comprese anche le trattrici agricole e forestali, sia a ruote che a cingoli.
Con questo accordo si è attuato quanto prescritto dall'art. 73, comma 5 del Testo unico sulla sicurezza nel lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Questa formazione, essendo specifica, non sostituisce quella obbligatoria che spetta a tutti i lavoratori, ai sensi dell'art. 37 del sopracitato decreto legislativo. L'abilitazione all'uso delle trattrici, inoltre, occorre anche per i non dipendenti, per i titolari, per i soci e per i collaboratori familiari, vale a dire per tutti coloro che devono utilizzare questo mezzo.
Il provvedimento, come stabilito, è entrato in vigore il 13 marzo 2013 ed i lavoratori che usano le trattrici agricole e le altre macchine indicate nell'accordo, per ottenere l'abilitazione devono frequentare un apposito corso di formazione entro il 13 marzo 2015.
I corsi saranno tenuti da soggetti istituzionali (Ministero del lavoro, INAIL, Regioni, Province, ecc.), Associazioni sindacali, Organizzazioni agricole, Ordini e Collegi professionali. Si prevedono due moduli formativi in aula di tre ore (uno giuridico-amministrativo e l'altro tecnico) e due moduli pratici di cinque ore in campo, uno per la trattrice a ruote e l'altro per le cingolate: le ore di lezione dei moduli pratici, pertanto, prevalgono su quelli teorici.
L'abilitazione avrà la durata di cinque anni e sarà rinnovata previa partecipazione ad un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore, delle quali almeno tre ore di lezioni pratiche.
I lavoratori del settore agricolo che alla data del 13 marzo u.s. possono vantare due anni di esperienza pregressa negli ultimi dieci anni nell'uso di una trattrice (purché documentata), sono esonerati dall'obbligo di frequentare i corsi di formazione, ma devono comunque frequentare quelli di aggiornamento.
Il Ministero del lavoro, con propria circolare n. 12 dell'11 marzo 2013, ha indicato le modalità per documentare l'esperienza acquisita.
Così il lavoratore autonomo e il datore di lavoro-utilizzatore devono attestare l'esperienza maturata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; la stessa dichiarazione dovrà essere fatta dagli eventuali collaboratori familiari.
Anche i lavoratori dipendenti o assimilati devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva nella quale individuino la o le imprese del settore nelle quali hanno prestato servizio, vi indichino il periodo di tempo nei quali hanno svolto la prestazione lavorativa e gli anni di riferimento e, infine, dichiarino che i due anni di esperienza sono maturati nell'ultimo decennio. Il datore di lavoro è obbligato ad accettare la dichiarazione del lavoratore, ma ha anche l'obbligo di accertarsi che lo stesso sia veramente in possesso delle capacità professionali dichiarate.
La circolare ministeriale chiarisce che l'obbligo di formazione riguarda anche l'uso occasionale o saltuario delle trattrici, considerato che è proprio l'impiego da parte di operatori improvvisati la causa più frequente di gravi infortuni.
A tal proposito non va dimenticato come nel 2012 in Italia sono deceduti per infortunio sul lavoro 509 lavoratori, nonostante il notevole calo degli occupati in tutti i settori produttivi; che la
percentuale più alta dei decessi – ben il 32,1% - si è verificata nel settore agricolo; che il 19,1% di questi eventi è stato conseguenza del ribaltamento di una trattrice durante il lavoro (dati dell'Osservatorio Vega Enginering).
E' quindi da salutare con favore quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di elevare la cultura della sicurezza anche in questo settore. Sarebbe auspicabile che corsi abilitativi all'impiego delle trattrici fossero previsti anche nei programmi scolastici degli Istituti Professionali ad indirizzo agrario e forestale.