Sotto la spinta delle sollecitazioni provenienti dagli operatori del settore turistico verso l’adozione di un quadro normativo di riferimento adeguato all’evoluzione delle forme di offerta turistica, alle indicazioni comunitarie in materia, e al rilancio del settore, è stato approvato il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n. 129, supplemento ordinario n. 139,
“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”.Il Codice del turismo, il cui testo è contenuto nell’Allegato I al decreto, riserva scarne e frammentarie indicazioni all’agriturismo, la cui disciplina sostanziale è espressamente demandata alla legge in materia 20 febbraio 2006, n. 96.
Gli
“alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica”, così come le attività ricettive in residenze rurali, localizzate in ville padronali o fabbricati rurali, sono inquadrati come
“strutture ricettive extra alberghiere” (art. 12); a loro volta, i
“campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche”, intesi come aree di ricezione all’aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi della legge 96/2006, rientrano nella categoria
“strutture ricettive all’aperto”(art. 13), soggetti alle norme relative alle condizioni di sicurezza contemplate dallo stesso art. 13.
Le strutture ricettive agrituristiche sono espressamente esonerate dalla applicazione delle disposizioni comuni per le strutture turistico ricettive, inerenti gli standard qualitativi; mentre ad esse trova applicazione la disciplina amministrativa semplificata (art. 16) che prevede la soggezione dell’avvio e dell’esercizio dell’attività a segnalazione certificata di inizio attività.
Il codice apre spiragli di potenziale inserimento dell’agriturismo nei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta e dell’immagine turistica dell’Italia, varati al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell’offerta turistica, la cui individuazione è demandata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri interessati e con la Conferenza Stato – regioni, chiamato, inoltre, ad indicare i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale.
L’agriturismo, infatti, è espressamente inquadrato nella categoria
“turismo della natura e faunistico”, che comprende le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere del Paese.
L’agriturismo, inoltre, può, a pieno titolo, essere inserito all’interno dei sistemi turistici locali, ai quali le regioni sono chiamate a dare riconoscimento nell’esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, definiti dall’art. 23 del codice, come
“contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche associate”. (foto Silvana Ruggeri)