Anche i produttori italiani avranno la possibilità di produrre e commercializzare vino dealcolato. Lo prevede il decreto ministeriale numero 672816 del 20 dicembre 2024, in via di pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale. Il provvedimento è stato varato dopo una lunga fase di meditazione e di confronto con gli organismi di rappresentanza della filiera, i quali ancora oggi, dopo la firma del Ministro, si dividono tra sostenitori e oppositori dell’operazione.
Il decreto ha per titolo “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento 1308/2013” e, pertanto, si muove entro le regole unionali di recente definite con l’ultimo intervento di riforma della PAC e la pubblicazione dei tre testi di base alla fine del 2021. L’Italia ha impiegato tre anni per recepire una norma europea ampiamente discussa durante il lungo negoziato che ha portato alla PAC 2023-207 ed è arrivata alla meta dopo diversi altri stati membri.
Con l’entrata in vigore delle regole sul vino a basso tenore di alcol, gli operatori italiani potranno diversificare ulteriormente la produzione vitivinicola, potendo inserire all’interno della gamma prodotti dal contenuto innovativo che riscuotono un certo interesse da parte di alcuni segmenti di consumatori. Ad oggi la produzione di vini dealcolati è consentita agli operatori, ma devono provvedere ad eseguire la trasformazione in Paesi terzi dove questo procedimento è ammesso. Si genera così una curiosa condizione di disparità che si intende superare con l’intervento ministeriale in via di pubblicazione.
Il Regolamento di revisione dell’OCM Unica (Regolamento 2021/2117) ha ammesso il trattamento di dealcolazione, alla condizione sia eseguito in base a predeterminati procedimenti riportati in uno specifico allegato. Il prodotto risultante può essere commercializzato con il termine “dealcolato”, quando il titolo alcolometrico effettivo è inferiore allo 0,5% in volume, oppure con la denominazione di vino “parzialmente dealcolato”, qualora il contenuto in alcool sia superiore alla soglia dello 0,5% in volume ed inferiore al titolo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.
Le Istituzioni, la politica e il mondo della rappresentanza degli operatori hanno mostrato una certa divisione e dei tentennamenti nella fase successiva all’introduzione della nuova categoria di vini nell’ambito dell’OCM unica e per tale ragione c’è stato bisogno di molto tempo. Tuttora si fronteggiano due visioni. C’è chi tende a privilegiare la tradizione e tutelare la denominazione di vino, così come storicamente concepito e chi è più orientata al mercato ed incline a coniugare le mutevoli tendenze della domanda di prodotti vitivinicoli, con le leve della tecnologia e del marketing.
Dopo l’iniziale resistenza, alla fine, anche a seguito delle pressioni provenienti da buona parte degli organismi di rappresentanza economici, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha fatto il passo avanti, aprendo ai vini dealcolati, ritenendo necessario, come si legge nelle premesse del provvedimento “definire le modalità di produzione, detenzione, etichettatura delle categorie di prodotti vitivinicoli che possono essere sottoposte ad un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale”.
Dopo l’intervento di regolazione, tocca alle imprese della filiera vitivinicola attive in Italia portare avanti tutte le azioni necessarie che portano al concepimento ed alla immissione sul mercato di nuovi prodotti, capaci di presidiare ed esplorare segmenti di mercati oggi in un certo senso poco noti. Il decreto MASAF si compone di quattro articoli i cui contenuti sono di seguito descritti.
Finalità ed ambito di applicazione: è concessa la possibilità di ridurre parzialmente o totalmente il tenore alcolico dei vini, dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, dei vini di qualità di tipo aromatico, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati (sono esclusi i DOP e IGP).
Procedimento tecnico utilizzato: la riduzione del tenore di alcol può essere ottenuta ricorrendo, singolarmente o congiuntamente, alla parziale evaporazione sottovuoto, alle tecniche a membrana, alla distillazione. Il trattamento di dealcolizzazione è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato ed il prodotto risultante deve essere privo di difetti organolettici. Inoltre, l’eliminazione dell’etanolo non può essere svolta in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve. È vietata l’aggiunta di acqua e/o di aromi esogeni al prodotto ottenuto. Dalla soluzione idroalcolica derivante dal trattamento di dealcolizzazione sono recuperati l’acqua e gli aromi endogeni che possono essere riutilizzati per la produzione di vini dealcolati, alla condizione che si operi in modo continuo ed automatico in un circuito chiuso.
Etichettatura: i prodotti ottenuti a seguito del trattamento di eliminazione o riduzione del contenuto in alcol sono denominati indicando la categoria di appartenenza, le altre indicazioni obbligatorie, seguite dalla specifica del tipo di trattamento eseguito (“dealcolato” o “parzialmente dealcolato”).
Stabilimenti: il processo riduzione del tenore di alcol avviene in stabilimenti o locali appositamente destinati, dotati di registro dematerializzato e licenza di deposito fiscale che non siano annessi o intercomunicanti con strutture adibite alla produzione o detenzione di prodotti vitivinicoli. Gli operatori sono tenuti a comunicare all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi la collocazione e la planimetria dei luoghi di produzione di vini dealcolati e la tipologia degli impianti impiegati. È necessario altresì comunicare digitalmente e anticipatamente le singole lavorazioni eseguite.
Altri adempimenti: sono definite le modalità per l’utilizzo dei sottoprodotti ottenuti dopo il trattamento dei dealcolizzazione, con particolare riferimento alla produzione di bioetanolo, dopo l’operazione di denaturazione; le regole per la produzione di distillato di vino, nel caso del trattamento effettuato per distillazione o per parziale evaporazione sottovuoto; le procedure per l’annotazione delle operazioni svolte nel registro telematico.