Nel recente panorama legislativo si riscontrano sporadiche tracce di un larvato interesse del legislatore nazionale verso i c.d. alberi monumentali, a fronte del proliferare di normative ad hoc sul versante della legislazione regionale, dotate di cospicui caratteri di analogia nelle finalità, nella struttura e nel contenuto, mirate ad apprestare tutela e adeguata valorizzazione a questa particolare tipologia di alberi, che rivestono notevoli pregi naturalistici, come rari esempi di maestosità o longevità, o valenza culturale perché legati ad episodi della storia, o a particolari tradizioni locali.
La duplice valenza degli alberi monumentali, naturalistica, dunque ambientale, e paesaggistica, nella moderna accezione lato sensu culturale del termine, giustifica la diversa collocazione degli interventi del legislatore nazionale in materia. In questa direzione all’interno del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nella rivisitazione del 2008 che ha modificato il testo dell’art. 136, gli alberi monumentali sono stati inseriti tra gli immobili che possono formare oggetto di vincolo paesaggistico apposto da provvedimento amministrativo, in quanto dotati di cospicui caratteri di bellezza naturale, di singolarità geologica o memoria storica.
A sua volta, la recente legge 14 gennaio 2013, n. 10, che reca il titolo “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, dotata nel suo complesso di un imprinting naturalistico-ambientale, all’art. 7 contempla disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale. La norma offre la definizione di albero monumentale, dotata di portata generale, intendendo come tali: l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
La disposizione affida ai comuni il compito di realizzare un censimento degli alberi monumentali presenti nel rispettivo territorio e, sulla base di questo, un elenco dei medesimi; impone alle regioni l’obbligo di redigere, sulla base degli elenchi comunali, l’elenco regionale di detti alberi, da trasmettere al Corpo forestale dello Stato, il quale è chiamato a gestire l’ Elenco degli alberi monumentali d’Italia, da istituire, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni.
A tutela degli alberi monumentali, l’art.7 prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario a fronte del loro abbattimento o danneggiamento.