Sostenibilità e qualità multidimensionale nel nuovo “Pacchetto Qualità”: strumenti e criticità

di Eugenio Pomarici
  • 26 February 2025

Tra le numerose novità contenute nel regolamento (UE) 2024/1143 quella che più direttamente investe la pratica produttiva, la gestione dell’offerta e anche il modo di pensare i prodotti a indicazione geografica, ossia DOP e IGP, è certamente l’attenzione dedicata al tema della sostenibilità, tema peraltro ignorato dal precedente e ora sostituito regolamento (UE) 2012/1151. Nella presentazione degli obiettivi del nuovo regolamento (art. 4) si esplicita infatti il principio che i prodotti a indicazione geografica devono essere il risultato di una produzione sostenibile in termini economici, ambientali e sociali e che la remunerazione dei produttori coinvolti deve consentire investimenti anche nella sostenibilità, contribuendo così ad una piena attuazione dei principi dello sviluppo rurale.
Il Regolamento (UE) 2024/1143 introduce pertanto il principio che la qualità dei prodotti a indicazione geografica non sia monodimensionale perché limitata alla qualità organolettica, ma tetradimensionale: oltre alla qualità organolettica sono rilevanti anche la sostenibilità sociale, economica e ambientale che deve caratterizzare non solo l’attività produttiva, ma anche tutte le attività svolte a sostegno dell’offerta dei prodotti a indicazione geografica.
Una visione ampliata della qualità si era fatta già strada nel mondo delle indicazioni geografiche, in particolare tra quelle del vino; Il Regolamento (UE) 2024/1143 afferma però il principio che la rendita di cui godono gli operatori delle indicazioni geografiche, spesso ormai garantita da restrizioni all’accesso di nuovi operatori, debba essere compensata dal punto di vista collettivo dalla erogazione di esternalità positive rilevanti.
Il Regolamento (UE) 2024/1143, introducendo le nuove dimensioni di qualità associate alla sostenibilità, prevede modalità di guida verso la loro incorporazione nell’offerta specifiche. Infatti, mentre i parametri della qualità organolettica dei prodotti con indicazione geografica e le pratiche produttive associate sono vincolanti e inclusi nel disciplinare di produzione, il percorso individuato per la sostenibilità è molto diverso. Più che spingere verso l’individuazione di prescrizioni da rispettare si punta a creare le condizioni per stimolare le indicazioni geografiche a individuare dei “percorsi di sostenibilità” ambientale, sociale ed economica; questo attraverso due articoli dedicati esclusivamente e esplicitamente alla sostenibilità, ossia l’art. 7 (sostenibilità) e l’art. 8 (relazione sulla sostenibilità) e a quelli sui gruppi di produttori cui sono affidati i compiti di governo dell’offerta delle indicazioni geografiche (art. 32 e 33).
L’art. 32 individua per i gruppi di produttori due compiti riferiti a tutte e tre le dimensioni della sostenibilità. Il primo è quello di concordare le pratiche sostenibili che dovrebbero essere adottate tra i produttori dell’indicazione geografica; queste pratiche sostenibili vengono definite dall’articolo 7 come pratiche finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale, sociale e economica della produzione basate su “norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell’Unione o nazionale”; a certe condizioni, l’adozione di queste pratiche sostenibili può diventare obbligatoria e inserita nel disciplinare di produzione. Il secondo compito è quello di intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell’indicazione geografica in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che possono includere attività rivolte ai consumatori e in generale al mercato, attività di consulenza, formazione per i produttori.
Il nuovo regolamento affida inoltre ai gruppi di produttori delle funzioni specificamente indirizzate alla sostenibilità economica: la prevenzione e contrasto delle pratiche di commercializzazione che pregiudicano la reputazione o il valore dell’indicazione geografica (art. 32, 4b); l’individuazione di norme vincolanti per la regolazione dell’offerta con un orizzonte temporale fino a sei anni (art. 33 3b) e per la ripartizione del valore lungo tutta la catena dell’offerta (art. 33, 3c).
Infine, l’articolo 8, denominato “relazione sulla sostenibilità”, invita alla redazione da parte dei gruppi di produttori di una relazione sulle pratiche di sostenibilità poste in essere nell’ambito dell’indicazione geografica di loro interesse e sul loro impatto, basata su informazioni verificabili, da aggiornare regolarmente; si prevede che la Commissione renda pubbliche queste relazioni.
Nell’affrontare il tema della sostenibilità delle indicazioni geografiche il nuovo regolamento ha adottato un approccio flessibile e gradualistico che propone un percorso senza obblighi predefiniti da parte del regolamento e che non rende necessaria la definizione di obblighi all’interno delle indicazioni geografiche. È stata una scelta certamente saggia, data la complessità del tema e dato che, seppure sia possibile individuare nelle singole indicazioni geografiche delle modalità di comportamento condivise orientate alla sostenibilità, queste saranno sempre sito-specifiche, soggette a continui adattamenti, risultato di percorsi di ricerca locali, quindi solo marginalmente traducibili in elementi del disciplinare di produzione.
I percorsi di sostenibilità che il Regolamento (UE) 2024/1143 intende stimolare rappresentano sfide impegnative che presentano numerose criticità. L’effettiva operatività delle norme relative ai diversi aspetti della gestione e tutela dell’offerta e ripartizione del valore richiederanno interventi normativi sia unionali che nazionali; l’adozione di pratiche produttive in grado di ridurre in modo significativo l’impatto ambientale, eventualmente applicando i principi dell’agroecologia, richiederanno investimenti in ricerca e consulenza che dovranno essere sostenuti dalle politiche di sviluppo rurale e incentivati, così come l’adozione di codici etici; quando alcune specifiche pratiche sostenibili saranno inserite nei disciplinari sarà necessario adottare procedure di controllo che esulano da quelle correntemente adottate dagli organismi preposti. Infine, linee guida e forse standard nazionali saranno necessari per la redazione delle relazioni sulla sostenibilità.