Degna di nota come sintomatica del più generale andamento stop and go che sembra caratterizzare l’intervento del legislatore allorquando si confronta con l’esigenza di salvaguardare il paesaggio agrario dai rischi della cementificazione, è la vicenda che ha coinvolto gli ulivi monumentali della Puglia, regione che si distingue non solo per la capillare diffusione delle piante di ulivo sul suo territorio, ma anche per la presenza, tra le stesse, di un ragguardevole numero di esemplari plurisecolari, o addirittura plurimillennari, che rivestono carattere di monumentalità, dotati di forti significati simbolici e identitari del paesaggio pugliese.
Spinta dalla consapevolezza del valore naturalistico e culturale dei suoi ulivi monumentali e della indubbia positiva ricaduta economica in termini di flussi turistici e di marketing dei relativi prodotti oleari, legata alla loro presenza, la Regione Puglia ha adottato nel 2007, con la legge n. 14 del 4 giugno, “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”, un complesso sistema di tutela conservativa, mirata alla difesa dai rischi della cementificazione del territorio sia di singoli alberi di ulivo dotati dei caratteri di monumentalità, in funzione dei parametri fissati dalla stessa legge, sia degli uliveti ai quali il carattere di monumentalità può essere attribuito ove presentino al loro interno una percentuale minima del 60% di piante monumentali.
La legge disegna le linee di un procedimento amministrativo che si apre con la rilevazione sistematica e l’identificazione degli ulivi monumentali, e sfocia nella redazione, ad opera della Giunta regionale, di un elenco degli stessi, la cui pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, comporta automaticamente la soggezione degli ulivi in esso contemplati, a vincolo paesaggistico, in quanto assimilati a beni diffusi del paesaggio e da individuare come tali negli strumenti urbanistici comunali.
Fulcro del regime di tutela degli ulivi monumentali inseriti nell’elenco è il divieto del relativo danneggiamento, abbattimento, espianto e commercio, contemplato dall’art. 10 della legge, la cui violazione è punita con sanzioni amministrative.
La versione originaria dell’art.11 del provvedimento contemplava una sia pur angusta via di fuga dal regime di tutela, che si concretizzava nella possibilità di chiedere la concessione di deroghe ai divieti, dotate di validità improrogabile di due anni, circoscritta a motivi di pubblica utilità o per la realizzazione di opere i cui procedimenti autorizzativi fossero stati completati alla data di entrata di entrata in vigore della legge medesima, fermo restando peraltro il divieto di destinare e trasportare gli ulivi monumentali per scopi vivaistici e/o ornamentali.
Era, ed è tuttora, fatta salva l’attivazione della procedura di valutazione di incidenza nel caso gli ulivi da abbattere ricadessero all’interno di siti facenti parte della rete Natura 2000, e la richiesta di nulla osta all’Ente di gestione nel caso in cui si fossero trovati in aree protette nazionali e regionali.
A fronte della autorizzazione all’espianto dell’ulivo monumentale, è previsto l’obbligo del relativo reimpianto in aree libere degli stessi lotti di intervento o in altre aree di proprietà privata o pubblica nel territorio comunale, la cui esecuzione è a totale carico del realizzatore dell’opera.
Recentemente il granitico sistema di tutela costruito dalla legislazione regionale è stato pesantemente scalfito ad opera della legge regionale 11 aprile 2013, n. 12 “Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali)”, il cui articolo 11 modifica l’art. 11 della legge del 2007, nel senso di estendere la possibilità di ottenere deroghe al divieto di abbattimento ed espianto degli ulivi monumentali in presenza di piani attuativi di strumenti urbanistici generali ubicati nelle zone omogenee B e C e con destinazioni miste alla residenza, nonché per aree di completamento, ricadenti nei centri abitati delimitati ai sensi del Codice della Strada, approvati prima dell’entrata in vigore della legge n. 12/ 2013. La stessa legge prevede la presentazione di apposite garanzie fideiussorie a favore dell’Amministrazione regionale idonee ad assicurare, in caso di mancato attecchimento della pianta, il risarcimento del danno prodotto al paesaggio.
L’opera di disfacimento della corazza protettiva creata a tutela degli ulivi monumentali dalla legge regionale del 2007, è stata portata a compimento da una disposizione, sintetica nella forma, ma dotata di portata dirompente, contenuta in una legge regionale di più ampio respiro, la n. 19 del 19 luglio 2013, che contiene “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico – amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”. L’art.8 di tale legge sopprime nella lettera dell’art.11 della legge del 2007, come modificato dalla legge dell’aprile del 2013, le parole “approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge”, consentendo in tal modo di ottenere deroghe al divieto di espianto degli ulivi monumentali anche in presenza di piani attuativi di strumenti urbanistici generali approvati successivamente all’entrata in vigore della legge medesima.