Non è una manovra finanziaria interamente col segno positivo per l'agricoltura italiana.
Oltre a misure importanti, come l'abolizione dell'Imu sui terreni agricoli e dell'Irap per il settore primario, il governo ha varato l'aumento, diretto e indiretto, dell'imposizione fiscale.
E' quanto emerge dalla lettura dell'ultima bozza della legge di stabilità, nelle mani del Capo dello Stato, e che verrà presto inviata alle Camere.
Sarà più salato vendere e comprare terreni agricoli. Vengono infatti raddoppiate le aliquote delle imposte sostitutive applicate alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione di terreni agricoli. In altri termini se un terreno, dopo un certo numero di anni dal suo acquisto, ha acquisito valore, al momento della cessione di paga una tassa su questo incremento di valore che sarà pari al 4%, contro il 2% che era in precedenza.
Articolo 51 comma 2: Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2 dell’articolo 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate.
Non solo. Sempre sulle cessioni di terreni agricoli, per soggetti privati, diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, l'imposta di registro passa dal 12 al 15%.
Articolo 55 comma 2: All’articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole “12 per cento” sono sostituite dalle parole “15 per cento”.
Aumenterà poi l'Irpef a carico degli agricoltori, poiché verranno aumentati i redditi agrari e dominicali su cui essa si calcola. L'aumento previsto dalla legge finanziaria 2012 era del 7%. Con la legge di stabilità 2016 la rivalutazione sarà del 30%.
Articolo 55 comma 4: All’articolo 1, comma 512, delle legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole “7 per cento” sono sostituite dalle seguenti “30 per cento”.
L'ultima stangata riguarderà i piccoli agricoltori, quelli con volume d'affari inferiore ai 7000 euro l'anno. Questi agricoltori godevano di particolari agevolazioni in termini di compensazione Iva, registrazione della contabilità e gestione amministrativa. La nuova legge di stabilità cancella questo particolare regime agevolato dal 1 gennaio 2017.
Articolo 55 comma 1: All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 6 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Tutte le misure appena descritte, prima di entrare effettivamente in vigore, dovranno essere approvate dal Parlamento.
Da Teatro Naturale, 23/10/2015