La protezione della salute e degli altri interessi del consumatore stanno progressivamente assumendo un’ importanza che va al di là dello stesso regolamento comunitario che li contiene. Ciò fa comprendere come si vada creando un vero e proprio diritto alimentare europeo.
In effetti, gli articoli 1,2,3, del reg. 178/2002 si presentano come delle regole generali che definiscono l’alimento; i soggetti che operano nella filiera; il rischio nelle differenti fasi di produzione e commercio; l’introduzione nel mercato, la produzione e la tracciabilità degli alimenti e delle loro materie prime.
Appare, dunque, certo che le disposizioni stabilite in quegli articoli costituiscono dei principi generali del diritto alimentare, anche per il contenuto effettivo delle regole, che individuano:
- le definizioni di alimenti e dei soggetti appartenenti alla filiera alimentare,
- gli obiettivi generali della legislazione alimentare (articolo 5) attraverso i quali si valorizza in particolare la tutela degli interessi dei consumatori (articolo 8);
- i caratteri fondamentali dell’analisi del rischio, suddivisa in valutazione, gestione e comunicazione del rischio stesso (articoli 6, 9 e 10);
- il principio de precauzione, i cui caratteri e limiti sono minuziosamente precisati (articolo 7) evidenziando il tentativo di realizzare un difficile equilibrio fra tutela della salute e libera circolazione, soprattutto per prodotti extracomunitari.
Sembra, dunque, evidente che si è voluto attribuire un carattere generale , a regole che, nel settore alimentare, assumono un valore ed una forza che sorpassano lo stesso regolamento che le contiene, divenendo principi ai quali anche i legislatori nazionali devono attenersi.