Commercio elettronico e sicurezza alimentare

di Giovanni Ballarini
  • 16 May 2018
Con un semplice click da ogni parte del mondo arriva qualsiasi tipo di alimento senza fare la fila nel supermercato, raggiungere un negozio specializzato o recarsi presso un lontano produttore conosciuto durante un’escursione gastronomica e sempre con un click si può ordinare un pranzo portato a casa già pronto. È nell’alimentare che il commercio elettronico o e-commerce sta avendo un grande successo con una continua e inarrestabile crescita in tre segmenti: prodotti da supermercato, enogastronomia (prodotti gastronomici e alcolici) e ristorazione (cibi pronti). Nonostante questo l’Italia è ancora indietro a quanto avviene in Gran Bretagna, Francia e Germania dove l’acquisto online degli alimenti è più sviluppato ma tutto fa prevedere che anche in Italia questo tipo di commercio continuerà a espandersi.
Del commercio elettronico alimentare si avvalgono i privati, soprattutto le fasce di popolazione più giovani e i single, come molti ristoranti di ogni livello e soprattutto quelli etnici, che in questo modo hanno la possibilità di approvvigionarsi con facilità di ogni tipo d’alimenti, nostrani e esotici. Il commercio elettronico alimentare si sta inoltre dimostrando un importante mezzo di sviluppo per le imprese artigianali che producono piccole quantità di alimenti tipici o di nicchia e che avrebbero grandi difficoltà a farsi conoscere e a vendere le proprie produzioni attraverso con i normali canali commerciali. Il rapido sviluppo del commercio elettronico degli alimenti pone però problemi di sicurezza.
Il controllo degli alimenti fino ad ora è stato impostato sulla tracciabilità e sul controllo di una filiera che partendo dal produttore e attraverso i luoghi di trasformazione e il venditore finale (mercato, negozio, supermercato) arriva al consumatore o ai luoghi di consumo (trattoria, pizzeria, ristorante ecc.) dove il cibo è presente in forma fisica con la sua etichetta ecc. Su questa filiera ora, e a diversi livelli, s’inserisce il commercio elettronico nel quale il cibo salta alcuni importanti elementi di riferimento fisico. Basta consultare Google sulla vendita online di qualsiasi alimento per avere centinaia di migliaia di offerte da parte di imprese grandi e piccole, ma anche da aziende e società dai nomi fantasiosi, non di produzione ma d’intermediazione, che propongono alimenti di ogni tipo, anche di chiara origine estera, comunitaria o extracomunitaria, e non mancano imprese che non sembrano avere un punto fisico nel quale siano state eseguiti controlli sanitari.
Per questo il recente Regolamento UE 625/2017 nel Considerando 49 dispone che Per eseguire controlli ufficiali sul commercio tramite internet o altre modalità a distanza, le autorità competenti dovrebbero poter otte-nere campioni mediante ordini effettuati in modo anonimo (noti anche co-me «acquisto con clienti civetta») da sottoporre successivamente ad analisi, prove o verifica della conformità. Le autorità competenti dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per tutelare i diritti degli operatori a una controperizia. Inoltre nell’Articolo 36 dello stesso Regolamento sulle Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza precisa quanto segue.
1. Nel caso di animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, si possono impiegare ai fini di un controllo ufficiale campioni che le autorità competenti ordinano dagli operatori senza svelare la propria identità.
2. Le autorità competenti, una volta in possesso dei campioni, adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dai quali sono stati ordinati detti campioni in conformità del paragrafo 1: a) siano informati del fatto che tali campioni sono stati prelevati nel contesto di un controllo ufficiale e, a seconda dei casi, sono analizzati o sottoposti a prove al fine di eseguire tale controllo ufficiale; e b) se i campioni di cui a detto paragrafo sono analizzati o sottoposti a prove, possano esercitare il diritto a una controperizia come previsto all’articolo 35, paragrafo 1. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano agli organismi delegati e alle persone fisiche a cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali.

L’Articolo 53 del Regolamento sui Controlli ufficiali non effettuati al posto di controllo frontaliero stabilisce inoltre che d) le autorità doganali o altre autorità pubbliche possono eseguire compiti specifici di controllo, nella misura in cui tali compiti non rientrino già nella responsabilità̀ di tali autorità relativamente: iii) a merci ordinate mediante vendite tramite contratti a distanza, incluso via telefono o via internet.
Tuttavia a tutt’oggi non pare che dalle autorità competenti italiane, centrali e periferiche (Regioni, ASL, ecc.) sia stato messo in atto in modo completo e sistematico il sistema di controllo preconizzato dal Regolamento UE 625/2017, iniziando da un censimento dei siti che offrono alimenti ri-chiesti per via telematica e spediti tramite corrieri, al fine di monitorare in modo puntuale ed efficace il commercio elettronico degli alimenti, soprat-tutto di quelli provenienti da paesi extracomunitari, ottenendo campioni sui quali eseguire i necessari controlli, come previsto dall’articolo 36 del Regolamento. Questi controlli sono necessari per la sicurezza dei consumatori, e al tempo stesso per un corretto sviluppo del commercio elettronico che, come prima è stato indicato, è un importante elemento per l’attività di imprese artigianali sulle quali si basa buona parte della tradizione italiana di prodotti alimentari tipici.