Il passaggio generazionale, è uno dei momenti più delicati e critici nella vita di un’impresa agricola, soprattutto delle imprese di piccole e medie dimensioni e di quelle familiari; la tendenziale inadeguatezza dei dati legislativi di riferimento, può creare una sorta di deriva generazionale, in grado di minare i presupposti stessi della sopravvivenza dell’impresa, e di riverberarsi, attraverso una pericolosa sequenza di effetti negativi, sul più ampio orizzonte del mercato, in termini di perdita di posti di lavoro e di benessere economico. Offrire all’imprenditore la
chance di poter garantire, attraverso uno strumentario giuridico costruito
ad hoc, la continuazione della sua attività imprenditoriale da parte di determinati soggetti che siano da lui ritenuti i più idonei a tale funzione, si rivela dunque la ricetta vincente per arginare le conseguenze perverse di una cattiva gestione della successione nell’impresa o dell’abbandono della stessa, e al contempo agevolare l’accesso alla sua gestione da parte dei giovani.
In questa direzione si colloca un nuovo strumento negoziale coniato all’art. 1, comma 119, dalla legge dicembre 2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (in Suppl. ordinario n. 62 alla Gazz. Uff., 29 dicembre 2017, n. 302) sia pure con una formulazione che tecnicamente presenta non pochi difetti sui quali non è questa la sede per soffermarsi: il contratto di affiancamento, mirato a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020.
Il contratto, da allegare al piano aziendale presentato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), può essere stipulato da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, con giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli, e garantisce a questi ultimi accesso prioritario alle agevolazioni previste dal capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185
Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Con la stipulazione del contratto, che non può avere durata superiore a tre anni, l’imprenditore si impegna a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile; a sua volta, il giovane imprenditore agricolo si impegna a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita della stessa. Il contratto di affiancamento può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l'imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. La legge riconosce alle parti la possibilità di concordare il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda, e riserva comunque a quest’ultimo forme di compensazione in caso di conclusione anticipata del contratto. Al giovane imprenditore è inoltre garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590. Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.