I fabbricati rurali sono solo quelli iscritti in catasto nella categorie A/6 e A/6-R (per gli abitativi) e in categoria catastale D/10 (per i non abitativi). Tutti i fabbricati comunque denominati appartenenti alle altre categorie non sono “rurali” almeno ai fini fiscali. Si tratta di una conclusione non prevista in quanto anche l’Agenzia del territorio era di diverso avviso ma è prevalso l’orientamento della Corte di Cassazione.
Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 settembre 2011 (Pubblicato della G. U. n. 220 del 21 settembre 2011) sono state definite le modalità di presentazione delle domande di variazione catastale e delle relative autocertificazioni di cui all’art. 7, comma 2- bis e seguenti del D.L. n. 70/2011 per le quali i fabbricati iscritti in catasto per i quali sussistono i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del D.L. n. 557/93 ma non censiti nella categorie rurali A/6 e D/10. Le domande di variazione saranno presentate al fine di modificare l’attribuzione della categoria A/6 classe “R” (senza determinazione della rendita catastale) per le unità immobiliari, già censito in catasto in altre categorie (con esclusione delle categorie A/1 e A/8 e delle abitazioni di lusso, che non possono essere mai rurali), ovvero della categoria D/10 per le unità immobiliari strumentali all’attività agricola già censite in categorie diverse dalla categoria D/10 (es. C/2, D/1, ecc..). Si precisa che la domanda di variazione non deve essere presentata ne’ per gli immobili da censire in catasto fabbricati ne’ per gli immobili ai quali è già attribuita la categoria A/6 o D/10. La scadenza per la presentazione della domanda è per la fine del mese di settembre anche se tale data pare in contrasto con lo Statuto del Contribuente che da sessanta giorni per l’adeguamento dalla data di entrata in vigore della norma.
Per quanto riguarda i nuovi accampionamenti relativi a nuove costruzioni, ristrutturazioni, per atti di vendita o successione a fabbricati di immobili ancora censiti nel catasto terreni, nonché per i fabbricati non abitativi, la procedura è già attiva e funziona con il sistema DOCFA. Per gli immobili abitativi è in corso di presentazione una nuova versione del DOCFA che preveda l’inserimento della categoria A/6-R.
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