In attuazione dell’art. 12 della legge 29 luglio 2014, n. 106
“Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale della Nazione e per lo sviluppo della cultura”, con D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, è stato emanato il regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Il provvedimento che si ispira ad esigenze di semplificazione dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici, individua due diverse categorie di interventi localizzati in aree paesaggisticamente vincolate: la prima comprende gli interventi e le opere che sono esonerati dall’obbligo dell’autorizzazione paesaggistica, sia ordinaria che semplificata, e sono elencati nell’Allegato A); la seconda comprende a sua volta interventi e opere di lieve entità soggette al procedimento autorizzatorio semplificato, descritto agli artt. da 7 a 13 dello stesso decreto, elencati nell’Allegato B). Il provvedimento coinvolge nella sua opera di semplificazione alcuni interventi inerenti l’attività agro-silvo-pastorale o ad essa funzionali. Tra questi, rientrano, ad esempio, nell’ambito degli interventi esenti da preventiva autorizzazione paesaggistica: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l’esercizio dell’attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale; pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale. Rientrano viceversa, sempre a titolo esemplificativo, tra gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata: realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua; manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati; realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio dell’attività ittica con superficie non superiore a 30 mq; interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree; interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura; riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale. La semplificazione riguarda peraltro solo il regime dell’autorizzazione paesaggistica e non coinvolge la disciplina del titolo abilitativo edilizio eventualmente richiesto per la realizzazione degli interventi.