Una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 56/2016, ha dichiarato la parziale incostituzionalità per irragionevolezza sanzionatoria dell’art. 181, comma 1 bis del d.lgs. n. 43 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) nella parte in cui ha modulato l’applicazione della disciplina penale più rigorosa dallo stesso contemplata, in funzione delle modalità impositive del vincolo paesaggistico sul bene oggetto di un intervento eseguito senza autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa; a seconda cioè che il bene stesso sia vincolato sulla base di un provvedimento amministrativo o, viceversa, rientri nelle categorie di beni vincolati per legge.
La norma, infatti, innestata sul dettato originario del Codice dei beni culturali e del paesaggio ad opera della legge n. 308 del 2004, ha introdotto un inasprimento della sanzione penale contemplata dal primo comma dell’art. 181 del Codice, configurando come delitto e non più semplice contravvenzione, soggetto alla pena della reclusione da uno a quattro anni, le fattispecie in cui gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dai titoli abilitativi ricadano su immobili od aree che per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca anteriore alla realizzazione dei lavori (cioè siano vincolati sulla base di un provvedimento amministrativo). Alla luce della disposizione, questo stesso regime sanzionatorio più rigido può trovare applicazione alle ipotesi in cui oggetto dell’intervento illegittimo siano immobili ed aree tutelati per legge ai sensi dell’art. 142 dello stesso Codice (dunque vincolati per legge) solo allorquando l’intervento illegittimo abbia comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbia comportato una nuova costruzione con volumetria superiore a mille metri cubi. Viceversa qualora l’intervento illegittimo sul bene vincolato per legge non abbia comportato gli aumenti volumetrici indicati, lo stesso è soggetto alle sanzioni penali più lievi previste dall’art. 181, 1° comma, del Codice, configurandosi dunque come contravvenzione soggetta alle pene previste dall’art. 44, lett.c) del d.p.r. n. 380/2001, alla applicabilità della disciplina relativa alla sanatoria paesaggistica e a quella inerente la estinzione del reato previste dallo stesso Codice.
Ad avviso della Corte costituzionale questa disciplina differenziata in funzione delle diverse tipologie di beni vincolati configura una ingiustificata disparità di trattamento alla luce della sostanziale identità di valori in gioco da tutelare. Dunque, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, l’art. 181 bis risulta così formulato: “La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1 abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora avesse comportato una nuova costruzione con volumetria superiore a mille metri cubi”. Tale disposizione trova applicazione indistintamente sia alle ipotesi in cui l’intervento privo di autorizzazione paesaggistica o eseguito in difformità dalla stessa abbia ad oggetto beni vincolati sia a quelle in cui l’intervento medesimo abbia ad oggetto beni vincolati per legge. Gli interventi illegittimi sui beni vincolati di entrambe le categorie che non comportino gli aumenti di volumetria indicati sono soggetti al più lieve regime sanzionatorio previsto dall’art. 181, comma 1.
The system of penalties within the Code of Cultural Heritage and Landscape as recently reviewed by the Constitutional Court
The recent judgment no 56/2016 by the Constitutional Court declared section 181, para. 1 bis of Act no 43/2004 (the Code of Cultural Heritage and Landscape) to be partially in breach of the Constitution on the ground of the unreasonable penalties set out. The breach concerns the part of the above section which provides for a stricter criminal regime on the basis of the origin of the lanscape constraint in force over an asset which was the object of works carried out without a landscape authorisation or inconsistently with its terms. In other words, depending on the constraint being the result of an administrative measure or being provided by law for a certain category of assets.