L’etichettatura dei prodotti di origine animale

di Dario Cianci
  • 22 June 2016
I marchi di qualità (dei quali abbiamo già trattato in Georgofili INFO) e le etichettature sono strumenti di garanzia per i consumatori ed, al contempo, potenti leve di marketing competitivo. L’etichettatura è “l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono ad un prodotto alimentare” che devono essere applicate alla confezione per tutelare il consumatore garantendo la correttezza delle operazioni di produzione, di trasformazione e di commercializzazione e consentirgli di scegliere quello che più risponde alle proprie esigenze; l’etichettatura è però anche uno strumento per promuovere il prodotto fornendo le opportune informazione sulle sue caratteristiche. I principi generali sono la chiarezza (non è consentito indurre l’acquirente in errore) e la leggibilità (visibilità delle informazioni). Il quadro normativo sul tema della etichettatura si divide in due aspetti che costituiscono una griglia di tutele e di controlli: la etichettatura cogente e la etichettatura volontaria.
La etichettatura cogente per la sicurezza alimentare e la rintracciabilità fa riferimento, per l'igiene degli alimenti di origine animale, a Regolamenti CE che istituiscono l'autorità europea per la sicurezza alimentare, stabiliscono i principi e i requisiti generali della legislazione e fissano procedure per i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e su mangimi e alimenti per gli animali. In etichetta deve figurare: denominazione del prodotto, responsabile commerciale (o ragione sociale o marchio depositato), sede dello stabilimento, riferimento territoriale di coltivazione o di allevamento delle materie prime, quantità netta, natura dei trattamenti subiti, modalità (temperatura o altro) di conservazione o utilizzazione, data di confezionamento e di scadenza e/o termine minimo di conservazione. L’obbligo di segnalare l'origine o provenienza del prodotto, minacciato nel 2007 da un regolamento comunitario che avrebbe potuto avere negative ripercussioni sulla valorizzazione dei prodotti mediterranei, nel 2009 è stata confortata dal Parlamento europeo che ha approvato il “Rapporto sulla valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari europei”, nel quale si auspica una più efficace protezione a livello internazionale dei prodotti europei di qualità con l'introduzione dell'indicazione obbligatoria in etichetta del luogo di produzione delle materie prime e la maggiore tutela internazionale delle indicazioni geografiche DOP e IGP.
L’etichettatura volontaria può riportare le indicazioni (caratteristiche nutrizionali, area di origine, tipo genetico animale, tecnologie di produzione e di trasformazione) che il produttore ritiene utili per valorizzare il prodotto soprattutto se proviene da ambiti produttivi e territoriali (di nicchia) e/o che tutela il percorso dall’azienda alla tavola. Il messaggio di trasparenza migliora l’immagine dell’azienda che ricava vantaggi dalla maggiore competitività del prodotto. Il principio di precauzione tutela gli interessi del consumatore: le informazioni riportate in etichetta non devono contenere comunicazioni ingannevoli tali da indurre in errore il consumatore su proprietà, qualità, composizione e luogo di origine del prodotto, né evidenziare, come particolari, caratteristiche che tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono o attribuire all'alimento proprietà atte a prevenire o a curare malattie.
In Italia, per ogni categoria di alimenti sono state emanate leggi specifiche che costituiscono una griglia di tutele e di controlli. Per le carni, l’etichettatura obbligatoria prevede la segnalazione del numero o codice di identificazione dell’animale a cui appartiene la carne, nonché gli Stati dell’UE o i Paesi terzi di nascita, di ingrasso, di macellazione e di sezionamento dell’animale. L’etichettatura volontaria è basata sul rispetto del disciplinare di produzione, con controllo gestito dal concessionario del marchio e vigilanza assicurata da un organismo pubblico o privato accreditato; possono comparire sulle carni: razza, sesso e categoria (vitello, vitellone, ecc.), azienda di nascita, data di macellazione, sistema di allevamento, valore del pH, tempi di frollatura, qualità nutrizionali e classe di variazione del grasso, dizione "preparato in Italia" (se riferita a carni macinate), denominazione dell'esercizio di vendita e dell’Ente privato che effettua l’etichettatura con il codice di autorizzazione MIPAAF.
L’etichettatura cogente del latte alimentare prevede il nome, la ragione sociale e la sede dello stabilimento di produzione, la descrizione del tipo di latte (bovino, ovino, caprino, ecc), il trattamento subito (crudo, fresco pastorizzato, fresco pastorizzato di alta qualità, pastorizzato ad elevata temperatura, microfiltrato pastorizzato, UHT, sterilizzato), il contenuto di grasso (intero, parzialmente scremato, scremato), la data di confezionamento (avvenuto entro 48 dalla mungitura) e le modalità ed il termine minimo di conservazione per il latte UHT, la data di scadenza per il latte pastorizzato, la temperatura di conservazione, la quantità netta nella confezione, il riferimento territoriale della mungitura o la zona di provenienza. E’ regolata anche l’etichettatura di latti speciali (omogeneizzato, delattosato, aromatizzato, vitaminizzato, desodato, addizionato con.., condensato).
Per le uova i regolamenti europei prevedono che la confezione sia corredata da: codice del produttore e del centro d’imballaggio, categoria di qualità e di peso, data di durata minima, tipologia di allevamento, raccomandazioni di conservazione. La dicitura EXTRA è facoltativa, ma gli imballaggi di uova commercializzate come EXTRA devono riportare la data di deposizione con termine di conservazione fissato a 28 giorni dalla deposizione. La classificazione delle uova deve definire le categorie di qualità (A: camera d’aria < 6; A extra:  camera d’aria < 4 mm; B (destinabili solo all’industria alimentare o non alimentare) e di peso (XL/grandissime > 73g; L da 63 a 73 g; M da 53 a 63g; S < 53g; di vario calibro: peso minimo).
Per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura non vi è ancora una legislazione precisa; si fa riferimento ai generici regolamenti CE 104/2000 e CE 2065/2001; il Parlamento Europeo ha suggerito tuttavia che tutti i pesci in vendita all’interno dei Paesi Membri vengano etichettati in modo chiaro.


Labeling of animal-derived food products
Quality marks and labels are guarantee tools for consumers and, at the same time, powerful incentives of competitive marketing. The general principles are clarity (it is not allowed to mislead buyers) and readability (visibility of information). The regulations on labeling are divided into two parts which create a scheme for protection and controls: the compulsory labels and the voluntary labels.
Compulsory labels concern food safety and traceability.  For animal-derived food products’ hygiene, they refer to EU Regulations that have set up the European Authorities for food safety, have set the regulations’ general principles and requisites and have established the procedures for the official controls on animal-derived food products for human consumption and on food and feed for animals.
Voluntary labels report the information the producer considers useful for the promotion of the product. A clear message improves the image of the company that gains benefit from the product’s greater  competitiveness.