La viabilità forestale costituisce un ambito di intervento pubblico molto particolare all’interno delle politiche di settore, diverso dagli altri (quali ad es. la pianificazione forestale, l’AIB, l’attività vivaistica, la qualificazione del personale) soprattutto per l’alto grado di trasversalità: ovvero per il fatto che le infrastrutture minori cd. “forestali” dette anche “di servizio” sono soggette in generale ad usi molteplici e fruizioni differenziate da parte di numerose categorie che le percorrono con scopi e modi diversi, a fronte di un quadro giuridico, normativo e amministrativo delle infrastrutture incoerente e anche disatteso. Questa situazione è tutt’altro che nuova, anzi è esattamente storica nel senso che è determinata proprio da condizioni socioeconomiche e amministrative dei decenni scorsi, durante i quali si sono avvicendati, nell’uso e nella manutenzione della rete viaria minore, Enti diversi.
In Toscana la L.R. 39/00 e il Regolamento Forestale 48/R parlano espressamente di viabilità forestale; tipologicamente essa è inquadrata come un “intervento pubblico forestale” (art. 10 cm.2 lett. m della citata Legge Regionale), tecnicamente è inquadrata dall’art.45 del Regolamento (che distingue la strada forestale dalla pista forestale, ambedue permanenti. Ci sono poi le opere temporanee, fra cui le piste di esbosco, normate dall’art. 46).
La dottrina aggiunge poi molto altro ancora sulle caratteristiche tecniche di queste infrastrutture, che di per sé nascono o sono concepite ad uso esclusivo delle utilizzazioni forestali (quindi per l’accesso al bosco da parte degli addetti, e per l’esbosco ovvero il trasporto del legno ricavato) e più in generale per la gestione dei comprensori boscati, comprese la prevenzione e la repressione degli incendi.
Diverso è il quadro giuridico generale sulla viabilità, costituito in primis dal Codice della Strada, che fra i vari tipi di infrastruttura non contempla la viabilità forestale: quindi a rendere strada forestale un’infrastruttura è piuttosto l’uso forestale, prevalente o frequente che sia, ovvero per gli scopi sopra detti, ma si tratta di uno status solo tecnico, e di fatto. Ed inoltre, l’uso esclusivo è raro, nel senso che l’infrastruttura usata anche forestalmente è soggetta però ad altri regimi di uso e manutenzione (che possono penalizzare o confliggere con l’uso forestale).
Questo avviene soprattutto quando si tratta di viabilità vicinale, caratterizzata come noto da una fruizione comunque pubblica a prescindere dalla proprietà delle particella catastali su cui insiste: uso pubblico la cui responsabilità ai fini del Codice della Strada è in carico ai Comuni, anche se la manutenzione è in carico ai frontisti. La grande dotazione di strade vicinali sviluppatasi nei secoli sul nostro territorio, pur con caratteri tecnici che non le rendono automaticamente idonee a svolgere una funzione anche forestale, fa sì che raramente si renda necessario tracciare ed aprire ex-novo una strada forestale ad uso esclusivo, e che piuttosto si intervenga ad adeguare e mantenere tratti di vicinali già esistenti: con la penalizzazione già detta derivante dall’uso non esclusivo, e – reciprocamente - con le limitazioni o i danneggiamenti che derivano proprio dall’utilizzo forestale per gli altri usi dell’infrastruttura.