Il d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (testo unico in materia di foreste e filiere forestali, TUFF) costituisce la legge quadro di indirizzo e coordinamento in materia di gestione del bosco, le cui finalità sono volte a: “migliorare il potenziale protettivo e produttivo delle risorse forestali del Paese e lo sviluppo delle filiere locali a esso collegate, valorizzando il ruolo fondamentale della selvicoltura e ponendo l’interesse pubblico come limite all’interesse privato”. In questa ottica, la gestione del bosco è intesa quale espressione di scelte strategiche e operative consapevoli, che trovano appropriata articolazione e implementazione mediante la pianificazione forestale (http://www.carabinieri.it/Internet/ImageStore/Magazines/Rassegna/Rassegna%202020-3/index.html).
La pianificazione forestale è indispensabile per tutelare e valorizzare le funzioni ecosistemiche di ciascun bosco in una prospettiva di lungo periodo, nonché per poter alimentare in modo sostenibile le filiere produttive di beni e utilità. Tuttavia, nel nostro Paese la pianificazione forestale è ancora relativamente poco diffusa, per varie cause: soltanto il 18% della superficie forestale è attualmente gestita mediante piani di gestione a livello aziendale (www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19231).
Risultano dunque evidenti le motivazioni per cui l'art. 6 del TUFF ponga la pianificazione forestale, ai vari livelli, al centro della nuova strategia forestale nazionale. Nel rispetto dei ruoli e delle competenze istituzionali, in questo articolo viene definita una gerarchia che parte dalla strategia forestale nazionale (comma 1), quale strumento di indirizzo generale di competenza statale. L’articolo disciplina poi una programmazione e pianificazione forestale multilivello, prevedendo la seguente articolazione: un primo livello di tipo programmatico, mediante il programma forestale regionale (comma 2), che ha il principale compito di contestualizzare nel territorio regionale gli obiettivi e le priorità nazionali, coordinatamente con gli altri strumenti di programmazione ambientale e paesaggistica presenti; un secondo livello di pianificazione a scala territoriale (comprensoriale/sovraziendale) mediante il piano forestale di indirizzo territoriale (commi 3-5); un terzo livello a scala aziendale e operativo mediante il piano di gestione forestale (comma 6).
In particolare, al fine di uniformare, su standard comuni a livello nazionale, l’elaborazione di questi ultimi due strumenti, l’art. 6 comma 7 del TUFF prevede un apposito d.m. attuativo, attualmente in corso di predisposizione da parte del MiPAAF di concerto con MATTM, MiBACT e Conferenza Stato-Regioni, “(…) per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale (…) e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti (…)”. L’obiettivo di questi criteri è “di armonizzare le informazioni e permettere una loro informatizzazione su scala nazionale”. Di fatto, la attuale situazione è alquanto articolata e disomogenea tra le varie Regioni, risultato di peculiari tradizioni forestali e di differenti condizioni ambientali, socioeconomiche e grado di autonomia legislativa: storicamente questa eterogeneità ha determinato l’adozione di approcci, interpretazioni, normative e scelte metodologiche e strumenti di supporto nella pianificazione forestale anche molto differenti tra loro.
Una analisi aggiornata della pianificazione forestale in Italia è reperibile nel documento www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21957. Ciò che emerge è come anche in questo settore sia opportuno operare in una logica di integrazione verticale e orizzontale e di integrazione interistituzionale, tenendo conto delle prescrizioni di tutti i piani di matrice urbanistico-territoriale, paesaggistica e ambientale: si tratta di una operazione complessa non solamente per la molteplicità degli strumenti di riferimento ma in molti casi anche per la difficoltà nell’identificare in modo chiaro i rapporti funzionali tra di essi. Oltre alle opportunità di armonizzazione a scala nazionale delle informazioni fornite dalla pianificazione forestale, un elemento di novità sancito dal TUFF è proprio la definizione del secondo livello di pianificazione forestale quale strumento elettivo ai fini della suddetta integrazione. Analogamente elettiva è una efficace impostazione in termini partecipativi dei processi di pianificazione forestale ai vari livelli, data la rilevanza dell’interesse pubblico in questo settore e la frequente necessità di composizione di conflitti più o meno espliciti in termini di destinazione e opzioni d’uso delle aree boscate: anche in questo caso il secondo livello di pianificazione può giocare un ruolo particolarmente significativo.