Nell'ormai lontano 1992 venne emanato il Codice della Strada ancora in vigore, che, all'art. 111 prevede la revisione delle macchine agricole, previa emanazione di un decreto interministeriale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero delle politiche agricole) che stabilirà i tempi, le modalità e individuerà le macchine da sottoporre a revisione.
Per tanti anni il decreto non è stato emanato anche se, ovviamente, il problema era oggetto di dibattito in tanti convegni.
Ma negli ultimi mesi di vita del Governo Monti, con il secondo Decreto per lo Sviluppo , venne emendato il comma 1 dell'art. 111 e si stabilì che per garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale i Ministri interessati dovevano emanare il decreto entro e non oltre il 28.2.2013, disponendo la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione allo scopo di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.
La revisione obbligatoria delle macchine agricole fu deciso che avesse inizio dal 1 gennaio 2014, in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1 gennaio 2009.
Le difficoltà non sono mancate e neppure le proteste delle organizzazioni professionali agricole e agromeccaniche, anche se tutte hanno ritenuto importante la revisione sopratutto per migliorare i livelli di sicurezza delle macchine agricole.
Una bozza di decreto ancora allo studio e, quindi, non definitiva, ad aprile è stata presentata alle organizzazioni interessate.
Quali sono le macchine agricole interessate alla revisione?
Innanzitutto le trattrici, qualcosa come due milioni di esemplari; quindi le operatrici semoventi soggette ad immatricolazione, cioè tutte le mietitrebbatrici e le altre semoventi immesse in circolazione dopo il 6 maggio 1997 perché prima non venivano immatricolate; le motoagricole, i trasporter e le trattrici con pianale di carico; i rimorchi agricoli con targa di immatricolazione (stimati in circa due milioni di esemplari).
Per il nuovo art. 111 sono escluse dalla revisione le macchine agricole operatrici trainate, anche se omologate; quelle condotte da operatore a terra (motocoltivatori, motofalciatrici, motozappatrici); le macchine semoventi – escluse le mietitrebbiatrici – immesse in circolazione prima del 6 maggio 1997; i rimorchi agricoli non immatricolabili, cioè quelli con massa complessiva inferiore a 1500 kg, larghezza inferiore a 2 metri, lunghezza (compresi gli organi di attacco) inferiore a 4 metri.
Nella revisione dovrebbe essere posta particolare attenzione alla presenza dei dispositivi contro il ribaltamento, allo stato dei pneumatici, alle luci di posizione, ai fari, al lampeggiatore e ai dispositivi retrovisori, mentre per i rimorchi particolare attenzione andrà posta alla funzionalità dei freni.
Per la complessità del problema i tempi per la definitiva stesura del decreto non sembrano essere immediati.
Per non rischiare la procedura di infrazione comunitaria, anche per le macchine agricole – come del resto avviene per tutti gli altri veicoli – l'Italia dovrò alla fine trovare una giusta soluzione per risolvere l'annoso e indigesto problema.
Intanto l'attuale Governo con il “Decreto del fare”, ha prorogato al 22 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole (noto come patentino per i trattoristi), di cui all'accordo nella Conferenza Stato Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2012, n. 53.