La riforma delle imposte sul trasferimento degli immobili

di Luciano Boanini
  • 11 December 2013
Dal primo gennaio 2014 entrano in vigore le nuove norme dell’art.10 del D.Lgs. 23/2011 c.d. Decreto del federalismo fiscale in tema di imposte sul trasferimento degli immobili. Si tratta di una vera e propria rivoluzione delle imposte sui trasferimenti di diritti reali sugli immobili. Vediamo in dettaglio tutte le modifiche che andranno in vigore dal 2014 :
- vengono abolite tutte le imposte catastali, ipotecarie nelle misure percentuali e vengono fissate in importo fisso di € 50 (comma 3);
- l’imposta di registro in misura fissa viene elevata da € 168 a € 200 (comma 3).
- vengono abolite tutte le agevolazioni di imposta ed in particolare per il settore agricolo: l’agevolazione (art. 2 comma 4-bis del D.L. 194/2009 conv. con mod. nella L. 25 del 26.2.2010) consistente nell’applicazione dell’imposta catastale nella misura dell’1% con  registro e ipotecarie in misura fissa di € 168 prevista per gli acquisti di terreni e fabbricati rurali a favore di Iap o coltivatore diretti  (comma 4);
- cancella le agevolazioni previste per il trasferimento a favore di Cd o Iap dei terreni montani (comma 4);
- abolisce anche tutte le agevolazioni relative ai trasferimenti inerenti il c.d. compendio unico (art. 7 del D.Lgs. 99/2004) che consistono nella non applicazione delle imposte di trasferimento  su terreni e fabbricati che sono ricompresi nell’ambito del compendio unico con vincolo di indivisibilità e tutti una serie di obblighi;
- stabilisce la nuova imposta nella misura del:
o 9 % l’imposta generale sui trasferimenti rispettivamente per atti traslativi o costitutivi di diritti reali su beni immobili (terreni e fabbricati);
o 2% per gli atti che hanno per oggetto case di abitazione (escluse quelle accatastate nelle categorie A/1 A/8 e A/9) cedute a soggetti che hanno i requisiti per l’acquisto come prima casa.

I requisiti prima casa sono i seguenti:
non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.
di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l'immobile da acquistare, qualora già non vi si risieda.
Quanto sopra è senz’altro un aggravio delle imposte nel settore professionale agricolo, infatti aumentano significativamente le imposte di trasferimento degli immobili a favore dei soggetti (coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo professionale) che operano in agricoltura.